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Il mantenimento va revocato se i figli sono fuori corso

L�obbligo dei genitori di mantenere il figlio fino all�indipendenza economica � previsto sia nel caso in cui la coppia sia sposata, sia qualora essa sia separata o divorziata.

In questi ultimi due casi, il Giudice stabilisce il valore dell�assegno di mantenimento che il coniuge non convivente, deve versare all�altro o, se maggiorenne, direttamente al figlio.

L�obbligo di mantenimento per� non sussiste per quei figli "nullafacenti" che non tentano minimamente di rendersi autonomi.

La Suprema Corte di Cassazione � intervenuta sulla questione spiegando che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore, termina nel momento in cui quest�ultimo, dia prova che il figlio abbia raggiunto l�autosufficienza economica oppure quando provi che il figlio, anche se posto nelle condizioni di raggiungere una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attivit� lavorativa adeguata e/o corrispondente alla professionalit� acquisita.

Lo stesso discorso vale anche nel caso di studenti universitari che risultano fuori corso da molto tempo.

A parere della suprema Corte (Corte di Cassazione, sentenza n. 1858 del 01.02.2016) il figlio maggiorenne che non mostra alcuno sforzo per superare gli esami universitari, perde non solo la possibilit� di laurearsi, ma anche l�assegno di mantenimento del genitore obbligato.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, i due studenti universitari, conviventi con il padre, ricevevano l�assegno di mantenimento dalla madre.

Quest�ultima aveva richiesto al Giudice la revoca di tale assegno, perch� nonostante ai figli fosse stata data la possibilit� di frequentare l�universit�, questi ultimi non ne avevano tratto profitto.

Data: 15.01.2017
Autore: Avv. SILVIA CLEMENZI

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